1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.
2. La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:
- a) qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;
- b) qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure
- c) qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o da un’altra persona di cui all’articolo 67, paragrafo 1.
3. Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l’effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.
