In relazione all’intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
- a) il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;
- b) le audizioni previste dall’articolo 79;
- c) la divulgazione negoziata di informazioni di cui all’articolo 79.
Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 88.
