1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:
- a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
- b) le misure provvisorie ordinate a norma dell’articolo 70;
- c) gli impegni resi vincolanti a norma dell’articolo 71.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.
3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.
4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.
5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l’indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.
