1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni è interrotto:
- a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
- b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:
- a) dura il termine consentito per il pagamento;
- b) l’esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.
