Articolo 59 – Deferimento alla Commissione

1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all’articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell’articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all’articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell’articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l’effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di riesaminare la questione.
Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell’articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.

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